Art. 1.

      1. È istituita, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà, di seguito denominata «Commissione», con il compito di effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla povertà in Italia e di delineare strategie e soluzioni operative per fare fronte al fenomeno.
      2. La Commissione è composta da quattordici deputati e da quattordici senatori nominati, rispettivamente, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su designazione dei presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. Il presidente della Commissione è nominato di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.